Apostilla di Aia
L’apostille (originariamente dal latino apostilla, poi passata al francese apostille) è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale l’autenticità dell’atto pubblico, e in particolare di un atto notarile. Questo istituto giuridico è riconosciuto dagli stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 05 di ottobre del 1961, assicurando la piena validità.
In particolare, l’apostille è un’annotazione da parte di una autorità, identificata dalla legge di attuazione della convenzione, sull’originale del certificato, rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato. Questa sostituisce completamente, la legalizzazione del documento effettuata nei modi usuali attraverso l’ambasciata o il consolato dello Stato in cui verrà utilizzato, avendo piena validità in tutti i numerosi paesi sottoscrittori della Convenzione dell’Aia del 05 di ottobre del 1961. Deve essere apposta da una della Autorità identificate nella stessa Convenzione.
Ne discende che, se una persona ha bisogno di far valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 05 di ottobre del 1961, non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato per ottenere l’annotazione dell’apostille sul certificato.
Pertanto, tale documento, anche se redatto nella lingua di un altro paese, deve essere considerato valido dalla legge italiana, essendo sufficiente la traduzione giurata in italiano per farlo valere di fronte alle autorità italiane. La Convenzione riguarda, specificamente, l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, tra cui rientrano i documenti amministrativi rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, compreso il Pubblico Ministero, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario, nonché gli atti notarili.
La gamma di documenti legalizzati mediante apostille, da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, può riguardare anche i rapporti giuridici familiari o di parentela, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma, apposti su un atto privato. Tuttavia, non possono essere certificati tramite apostille i documenti amministrativi che si riferiscono a un’operazione commerciale o doganale, nonché i documenti redatti da un agente diplomatico o consolare.